Ai sensi del DM del 16 febbraio 1982, in conseguenza della presenza di sostanze infiammabili (principalmente biogas prodotto nella digestione anaerobica dei fanghi e caratterizzato da una percentuale di metano del 65%), le attività consortili che potrebbero necessitare di Certificato Prevenzione Incendi sono:
1) Linea del gas (gasometro Attività-4a, digestore primario Attività-4a, digestore secondario Attività-4a, torcia nuova, tubazioni) attualmente inattiva subirà interventi radicali di ristrutturazione; per la linea del gas è stata concessa autorizzazione in deroga al Decreto del 24 novembre 1984 (con allegata prescrizione specifica per le modalità di funzionamento del pilota della torcia) con nota del 15 maggio 1988 da parte dei Vigili del Fuoco. La linea gas rientra nell’elenco delle attività soggette a controllo secondo il DM:
Attività-1 “Impianti dove si producono o impiegano gas combustibili con quantità globale in ciclo o deposito superiore a 50 N m3/h” Attività-4a “Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi per capacità superiore a 2 mc”
2) Centrale termica; si tratta di 2 caldaie (attualmente inattive), una da 649 kW e una da 385 kW; successivamente all’ampliamento è stata inoltrata richiesta di Certificato Prevenzione Incendi corredata da relazione tecnica del progettista (istanza del 19 aprile 1993 ns. prot. 1509); il Certificato non è stato ancora rilasciato. La centrale termica rientra nelle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco: Attività-91 “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h”.
3) Gruppo elettrogeno (115 kVA) Attività- 64 “Gruppi produzione energia elettrica sussidiaria con potenza superiore a 25 kW”- normalmente inattivo.
4) Deposito vernici e solventi (in prossimità dell’officina) Potrebbe rientrare nella Attività- 15 “Depositi di liquidi infiammabili o combustibili per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 mc a 25 mc” oppure nella Attività- 19 “Impianti dove si impiegano o si detengono vernici, lacche o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg”.
5) Deposito di fusti oli lubrificanti Attività- 17 “Depositi di oli lubrificanti o oli diatermici per capacità superiore a 1 m3“ (se il volume totale dovesse superare 1 mc complessivo).
6) Deposito di gas tecnici presso linea fanghi Attività- 3 “Depositi e rivendite di gas combustibile in bombole compresso per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3”.
7) Deposito di gas tecnici presso ossidazione Attività- 3 “Depositi e rivendite di gas combustibile in bombole compresso per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3”.
8) Eventuale nuovo gruppo elettrogeno per fornitura acqua industriale e antincendio Attività- 64 “Gruppi produzione energia elettrica sussidiaria con potenza superiore a 25 kW”.
9) Futuro impianto di sanificazione fanghi (con particolare riferimento alla nuova centrale termica).
Allo stato attuale, in funzione dei quantitativi impiegati e della fermata della linea del gas, non esistono depositi di sostanze infiammabili che richiedano il Certificato di Prevenzione Incendi.
Con delibera numero 72 del CDA del Consorzio, in data 10 giugno 2003 è stato formalizzato l’affidamento dell’incarico ad un progettista per la formulazione dell’istanza ai Vigili del Fuoco, in modo da regolarizzare le modifiche previste, preliminarmente all’attivazione di impianti o depositi che richiedano CPI.